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Traghetto e Green Pass: quando è obbligatorio

Non è più obbligatorio il Green Pass per gli spostamenti con traghetti e aliscafi in Italia, e non è più necessario indossare una mascherina FFP2.

Aggiornamenti importanti

Dal 1 maggio 2022 il Green Pass non è più necessario sui mezzi di trasporto pubblico in Italia, mentre lo è per i viaggi all’estero (ogni Stato può avere la sua specifica normativa). Via anche il Passenger Locator Form, non più obbligatorio per l’Italia. Le mascherine FFP2 non sono più obbligatorie sui traghetti come su tutti i mezzi di trasporto pubblici italiani dal 1 ottobre 2022.

Dal 1 aprile 2022, con il Decreto Riaperture, ci sono stati cambiamenti sostanziali per quanto riguarda il Green Pass: sui trasporti pubblici, inclusi traghetti e aliscafi, che eseguono tratte a breve percorrenza (locali o regionali), non è stato più necessario, mentre per le tratte interregionali (ad esclusione di quelle da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti e nello Stretto di Messina), era necessario quello base (valido anche il tampone), ma solo fino al 30 aprile, dopodiché non viene più richiesto in nessun caso salvo recrudescenze dei contagi e nuovi decreti conseguenti. Per quanto riguarda le mascherine FFP2, l’obbligo di indossarla su tutti i mezzi di trasporto è scaduto il 30 settembre 2022..

Necessaria la Certificazione verde, anche detta Green Pass, sui mezzi di trasporto pubblici come traghetti e aliscafi, sulle tratte nazionali da e per le isole. Ciò significa che anche il tampone, ovvero il risultato negativo a un test antigenico rapido o molecolare, non è più valido (con la Legge 18 febbraio 2022 n. 11), ha valore. L’accesso ai mezzi di trasporto marittimi (ma anche aerei e terrestri) e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19: da vaccinazione, guarigione o test, ovvero il cosiddetto Green pass base. Bisogna quindi essere muniti del certificato attestante una delle seguenti condizioni:

  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
  • Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2.
  • Avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
  • Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

È sufficiente il Green Pass base (la certificazione verde ottenibile anche con esito negativo a tampone) anche per gli spostamenti da e per tutte le isole italiane minori per documentati motivi di salute e di frequenza scolastica, per gli studenti di età pari o superiore ai dodici anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (fino al 10 febbraio 2022).

Sono completamente esentati i soggetti di età inferiore ai dodici anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale.

Per i viaggi tra Stati all’interno dell’Unione Europea, a partire dal 1 febbraio 2022, è sufficiente il Green Pass Base. In caso di tampone, quello antigenico non è più valido 48 ma 24 ore. Dal momento che però le condizioni possono variare in base al Paese di destinazione, è sempre opportuno verificarne le misure in vigore sul sito web all’indirizzo https://reopen.europa.eu/it

Obbligatorietà

A partire dal 1 maggio 2022, non è più necessario il Green Pass su traghetti e aliscafi.

Sui traghetti delle tratte regionali, con l’aggiornamento normativo dettato dal decreto del 26 novembre 2021, non era più sufficiente rispettare solo le misure anti-contagio (mascherina, distanza, lavaggio mani). Infatti, già dal 6 dicembre 2021, era sufficiente il famoso Green Pass, obbligatorio non solo per i collegamenti marittimi interregionali (tra regioni italiane) ma anche per quelli regionali. Per l’andata e il ritorno dei viaggi, via mare (e non solo), nell’Unione Europea è sufficiente il Green Pass base (a seconda dello Stato membro). Per uniformare i Paesi membri dell’UE è stata creata la denominazione di Certificato COVID digitale europeo che, in Italia, viene definito Certificazione verde COVID-19 (quando si parla di Green Pass si fa riferimento a queste certificazioni). Dal momento che può essere ottenuta anche con un’unica dose di vaccino (anche se non monodose), non sempre può risultare valida per viaggi in Europa. In tal caso è valida solo a patto che certifichi il completamento del ciclo vaccinale. In alternativa può essere attestato il risultato negativo a un test molecolare o antigenico, oppure la guarigione dal Covid. A differenza che per i trasporti marittimi tra Stati membri dell’UE, per le tratte nazionali è sempre valida la Certificazione verde, anche dopo solo una prima dose di vaccino.

Esenzioni

Il certificato verde non è mai richiesto ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale, né a soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di specifica certificazione medica. Per l’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuare il test molecolare o antigenico. Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono stabiliti dai singoli Paesi e, come quelli nazionali, sono suscettibili di variazioni a seconda della situazione epidemiologica.

Come ottenere la Certificazione verde COVID-19

Il Green Pass può essere quindi ottenuto nei seguenti modi:

  • 15 giorni dopo il vaccino (anche dopo una sola dose).
  • Dopo il completamento del ciclo vaccinale.
  • Dopo aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione.
  • Dopo la guarigione dal Covid-19 (con validità di 6 mesi dalla scomparsa della positività).
  • Dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 24 ore precedenti (dal 1 febbraio 2022 non più 48 ore come in precedenza).

Avendo soddisfatto uno dei precedenti requisiti, viene rilasciata (in formato digitale e stampabile, corredata da un QR Code con le informazioni essenziali che può essere mostrato ai controlli) tramite il sito web all’indirizzo https://www.dgc.gov.it/web, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, tramite App (Immuni o IO), attraverso il recupero AUTHCODE oppure con l’aiuto di medici di base, pediatri e farmacie.

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