Aggiornamenti importanti
- Il 30 settembre 2022 scade l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici, traghetti e aliscafi inclusi.
- Il green pass (base) è necessario, dal 1 aprile 2022, esclusivamente su traghetti e aliscafi a lunga percorrenza (interregionali), e solo fino al 30 aprile. Le mascherine FFP2
sono obbligatorie su tutte le trattenon sono più obbligatorie dal 1 ottobre 2022. Con la legge 18 febbraio 2022 n. 11 l’accesso ai mezzi di trasporto marittimi, aerei, terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass base.- A partire dal 1 febbraio 2022, per i viaggi nell’Unione Europea è sufficiente il Green Pass base; in caso di tampone antigenico, la durata del risultato negativo del test viene diminuita da 48 a 24 ore.
Dal 10 gennaio 2022 su tutti i mezzi di trasporto pubblico (non sui taxi), comprese le unità navali sulle tratte nazionali, è obbligatorio il Super Green Pass, ovvero la Certificazione verde rafforzata, per la quale non è più valido l’esito negativo del tampone, ma esclusivamente il vaccino o la guarigione, come da Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. Per il rientro in Italia da un Paese europeo, chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.- Necessario solo il Green Pass base, fino al 10 febbraio 2022, per quanti si spostano da e per le isole minori italiane per documentati motivi di salute o di frequenza scolastica.
- Su tutti i mezzi di trasporto pubblico (quindi traghetti e aliscafi inclusi), sia locali che a media e lunga percorrenza,
è obbligatorio anche indossare una mascherina FFP2, che ha un grado di protezione maggiore. Il decreto legge emanato ha effetto dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Il 30 settembre 2022 decade l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici. Per l’ingresso in Italia, per chi ha soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati dell’Unione Europea ed ha la Certificazione verde COVID-19, dal 15 dicembre 2021 è obbligatorio presentare al momento dell’imbarco anche la certificazione di essersi sottoposto a un test molecolare nelle 48 ore antecedenti o a un test antigenico nelle 24 ore antecedenti, effettuati per mezzo di tampone e risultati negativi.Per entrare in Italia, come anche in altri Stati membri UE, a chi ha la Certificazione verde COVID-19 da tampone, ovvero non è vaccinato o guarito, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form (vedi in basso come va compilato), con l’obbligo di ripetere il test alla fine di detto periodo.- A seguito dell’emanazione del decreto 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali) la Certificazione verde Covid-19 era obbligatoria su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ma anche sui mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
Quindi, dal 6 dicembre 2021,Dal 1 aprile 2022 il Green Pass –adesso rafforzato come scritto al punto 1– è necessariosu tutte le tratte nazionaliesclusivamente sulle tratte interregionali.
Tratte nazionali
Per viaggiare in traghetto era già obbligatorio, in tutti i casi, rispettare le solite misure anti-contagio quali l’utilizzo della mascherina con copertura di naso e bocca, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e il frequente lavaggio o sanificazione delle mani. Per quanto riguarda le tratte regionali, non sono previsti altri obblighi. Il Green Pass è obbligatorio solo per i collegamenti marittimi a lunga percorrenza, e unicamente fino al 30 aprile. Sono esclusi dall’obbligo della certificazione verde anche i mezzi impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per le Isole Tremiti. Per quanto concerne le tratte nazionali sono queste le procedure e restrizioni, sempre che non dovessero verificarsi cambiamenti della situazione epidemiologica con ripercussioni normative e/o cambiamenti del colore delle zone regionali.
Tratte nell’Unione Europea
Per i trasporti marittimi tra Stati dell’Unione Europea è indispensabile l’esibizione del certificato COVID digitale anche se è sempre opportuno verificare le misure in vigore nello specifica nazione in cui ci si reca. A tale scopo è molto utile il sistema a semaforo messo a punto dall’UE, accessibile dal sito Re-open EU, dal quale è possibile visionare, inserendo luogo di partenza e di destinazione, informazioni, obblighi e consigli di viaggio aggiornati ogni due settimane. Ad esempio, attualmente per entrare in Spagna dall’Italia, via mare, ogni passeggero (compresi i minori) deve compilare un modulo di controllo sanitario prima della partenza sul sito puertos.es che, una volta firmato online, restituirà un codice QR. Per andare in Grecia dall’Italia in traghetto, invece, bisogna compilare il modulo di localizzazione dei passeggeri (PLF) prima della partenza. Tutte procedure aggiuntive rispetto al certificato COVID europeo. Per la Croazia viene consigliato di compilare, prima della partenza, il modulo all’indirizzo web https://entercroatia.mup.hr/. Per recarsi in Francia non sono, attualmente, previsti obblighi aggiuntivi al certificato COVID europeo. Da notare che tra Stati Ue potrebbero esserci lievi differenze tra i requisiti previsti per il rilascio del Green Pass: con un ciclo vaccinale completo non si avranno sicuramente problemi per quanto riguarda il certificato.
Ingresso in Italia
Per l’ingresso in Italia tramite traghetto da nazioni appartenenti all’Unione Europea, oltre naturalmente alla Certificazione verde Covid-19 rafforzata, va compilato prima della partenza il Passenger Locator Form digitale (dPLF) europeo, attraverso la piattaforma all’indirizzo https://app.euplf.eu/. Per quanto riguarda i viaggi con traghetto, la compilazione deve avvenire prima dell’imbarco. Nel caso dell’ingresso in Italia, i minori possono essere registrati nel dPLF dell’adulto con cui viaggiano.
Le informazioni presenti in quest’articolo possono non essere esaustive oppure non tempestivamente aggiornate: per notizie complete e accurate su procedure e restrizioni relative al Covid-19 consultare anche i siti web ufficiali.