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Divieto di sbarco sull’isola di Salina con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (decreto 2024)

È vietato prendere il traghetto per l'isola di Salina (Eolie) con veicolo a motore al seguito durante la stagione turistica, a causa del decreto di limitazione all’afflusso e alla circolazione di auto e moto di non residenti.


Ogni anno, in alta stagione, scatta il divieto di sbarco sull’isola di Salina per i non residenti con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

Non è quindi possibile imbarcarsi, sui traghetti per la seconda per estensione e per popolazione delle isole Eolie, con veicolo al seguito, generalmente da metà giugno a metà settembre, se non si risiede nei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.

Vediamo di seguito il decreto ministeriale nel dettaglio, con i divieti, le date precise in cui vige anno per anno, le deroghe e le sanzioni previste.

Limitazione all’afflusso di veicoli a motore per l’anno 2024 sull’isola di Salina

Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Santa Marina Salina in data 18 gennaio 2024, n. 10, concernente il divieto di afflusso sull’isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola stessa;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Leni in data 18 gennaio 2024, n. 2, concernente il divieto di afflusso sull’isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola stessa;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Malfa in data 22 gennaio 2024, n. 7, concernente il divieto di afflusso sull’isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola stessa;
Vista la nota n. 19339 del 22 febbraio 2024 con la quale l’Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime il proprio parere all’emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della presidenza n. 7864 2024;
Ritenuto opportuno del 12 marzo adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

decreta quanto segue:


Divieti

Dal 15 giugno 2024 al 15 settembre 2024 sono vietati l’afflusso e la circolazione, sull’isola di Salina, dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola stessa.


Deroghe

Nel periodo di cui all’art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a proprietari di immobili ubicati nei territori dei tre comuni dell’isola di Salina che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei rispettivi ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato rilasciato da uno dei comuni della medesima isola.
b) veicoli i cui proprietari possano dimostrare di trascorrere almeno sette giorni sull’isola di Salina, presso una struttura alberghiera, extra alberghiera o casa privata, mediante una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall’agenzia che emette la carta d’imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all’interno del veicolo;
c) veicoli con targa estera;
d) veicoli adibiti a trasporto di merci, gas, carburante e trasporto rifiuti;
e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
f) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportino artisti ed attrezzature per manifestazioni musicali e culturali, convegni, esposizioni e spettacoli, previa autorizzazione rilasciata dai comuni interessati.

Sull’isola di Salina possono affluire i veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Per poter fruire delle deroghe è necessario rendere, in sede di emissione del titolo di viaggio da parte della compagnia di navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che attesti l’appartenenza a una delle categorie di veicoli indicati nel comma 1. Tali autodichiarazioni saranno successivamente trasmesse dalle compagnie di navigazione ai comuni dell’isola di Salina per le verifiche ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Autorizzazioni

Ai Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull’isola di Salina.


Sanzioni

Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.


Vigilanza

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 9 maggio 2024 Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, n. 1801

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